Le normative che regolamentano i Compro Oro e la tutela del cliente

Il Decreto Legislativo n°92 del 25 maggio 2017 introduce una disciplina ad hoc per i Compro Oro.

Ecco le principali novità introdotte dal decreto, entrate in vigore a partire dal 4 Luglio 2017:

  • obbligo di identificazione della clientela: prima di eseguire l’operazione l’addetto deve identificare il cliente in base alla normativa antiriciclaggio;
  • limite di 500 euro per l’uso del contante: la soglia per l’uso di denaro contante è stata abbassata da 1.000 euro a 500 euro; le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro possono essere eseguite esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente, come assegni e bonifici bancari;
  • tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro: gli operatori sono obbligati ad utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva a tale tipologia di transazioni finanziarie; per ogni operazione di compro oro effettuata occorre compilare una scheda numerata progressivamente indicante una serie di elementi, fra i quali: i dati identificativi del cliente, il prezzo pagato e il metodo di pagamento, la descrizione dell’oggetto prezioso, la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto. Bisogna inoltre effettuare due fotografie dell’oggetto prezioso ecc.; a compravendita avvenuta gli operatori rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni sopra elencate;
  • obbligo di conservazione: i dati identificativi dei clienti, le schede numerate e la copia della la ricevuta riepilogativa devono essere conservati per 10 anni;
  • obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: gli operatori dei compro oro sono tenuti ad inviare all’UIF le segnalazioni di operazioni sospette secondo le norme in tema di antiriciclaggio (Decreto Legislativo n. 231/2007, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 90/2017) entrato in vigore dal 4 luglio 2017;
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92 Decreto Legislativo n. 231/2007 Decreto Legislativo n. 90/2017

Legge T.U.L.P.S.

  • IMPONE l’obbligo di effettuare fotocopie degli Oggetti e del Documento di Identità.
  • VIETA l’acquisto dell’Oro e di qualsiasi altro metallo prezioso dai minorenni oppure da chi è sprovvisto del Documento di Identità.
  • OBBLIGA a conservare inalterati gli oggetti per 10 giorni.

Diffidate sempre e segnalate alle autorità competenti chi non rispetta queste regole, in quanto questo comportamento potrebbe farvi incorrere in pericolose sanzioni Penali.

Come vendere i propri oggetti nel compro oro!

Ecco come vendere ai compro oro!

  • il cliente deve essere necessariamente maggiorenne
  • deve per forza essere munito di un documento di identità (Carta di Identità, Passaporto, Patente…) in corso di validità e del proprio codice fiscale o della tessera sanitaria.
  • accertata la maggiore età del cliente e la validità dei documenti gli oggetti verranno attentamente controllati, testati e verrà assegnato loro il titolo a cui appartengono (18kt, 14kt, 8kt…).
  • successivamente i gioielli verranno pesati tramite bilancini meccanici o elettronici (noi utilizziamo quelli elettronici sia per facilitare la lettura del peso al clienti ma anche perchè molto più precisi) e verrà effettuato il preventivo calcolando il valore totale effettivo di tutti gli oggetti.
  • con il vostro consenso, si procederà alla registrazione del contrattino dove verranno inseriti, oggetto per oggetto, il peso, il valore, una descrizione breve dell’oggetto stesso, la data e l’ora dell’operazione e altre informazioni previste dalle normative in atto
  • terminata la parte burocratica verrà immediatamente evaso il pagamento tramite contanti, assegno bancario o con bonifico bancario immediato tramite Instant Payment.