Le normative che regolamentano i Compro Oro e la tutela del cliente
Il Decreto Legislativo n°92 del 25 maggio 2017 introduce una disciplina ad hoc per i Compro Oro.
Ecco le principali novità introdotte dal decreto, entrate in vigore a partire dal 4 Luglio 2017:
- obbligo di identificazione della clientela: prima di eseguire l’operazione l’addetto deve identificare il cliente in base alla normativa antiriciclaggio;
- limite di 500 euro per l’uso del contante: la soglia per l’uso di denaro contante è stata abbassata da 1.000 euro a 500 euro; le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro possono essere eseguite esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente, come assegni e bonifici bancari;
- tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro: gli operatori sono obbligati ad utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva a tale tipologia di transazioni finanziarie; per ogni operazione di compro oro effettuata occorre compilare una scheda numerata progressivamente indicante una serie di elementi, fra i quali: i dati identificativi del cliente, il prezzo pagato e il metodo di pagamento, la descrizione dell’oggetto prezioso, la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto. Bisogna inoltre effettuare due fotografie dell’oggetto prezioso ecc.; a compravendita avvenuta gli operatori rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni sopra elencate;
- obbligo di conservazione: i dati identificativi dei clienti, le schede numerate e la copia della la ricevuta riepilogativa devono essere conservati per 10 anni;
- obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: gli operatori dei compro oro sono tenuti ad inviare all’UIF le segnalazioni di operazioni sospette secondo le norme in tema di antiriciclaggio (Decreto Legislativo n. 231/2007, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 90/2017) entrato in vigore dal 4 luglio 2017;